- L’AI Act è il regolamento (UE) 2024/1689, il regolamento sull’intelligenza artificiale. È entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica per fasi fino ad agosto 2028.
- Riguarda chi sviluppa sistemi di IA e li immette sul mercato (il fornitore) e chi li usa nella propria attività professionale (il deployer). Una PMI che usa un chatbot, un assistente di scrittura o un software che seleziona i curriculum rientra nel secondo gruppo.
- Dal 2 febbraio 2025 alcune pratiche di IA sono vietate e tutte le aziende che usano l’IA devono fare in modo che il personale sappia usarla. Dal 2 agosto 2026 valgono le regole di trasparenza, per esempio l’obbligo di dire che un testo o un video è stato generato dall’IA.
- Le regole sui sistemi ad alto rischio (selezione del personale, credito, istruzione e altri ambiti) sono state rinviate dall’Omnibus digitale sull’IA: si applicano dal 2 dicembre 2027, o dal 2 agosto 2028 per l’IA integrata nei prodotti.
- L’AI Act non sostituisce il GDPR. Se il sistema di IA tratta dati personali, vanno rispettati tutti e due.
Cos’è l’AI Act
L’AI Act è un regolamento europeo che stabilisce quali usi dell’intelligenza artificiale sono vietati, quali sono ad alto rischio e quali obblighi spettano a chi li crea e a chi li usa. Trattandosi di un regolamento, si applica direttamente in tutti i paesi dell’UE, come il GDPR, senza bisogno di essere recepito con una legge nazionale.
Il nome ufficiale in italiano è regolamento sull’intelligenza artificiale. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 12 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 1° agosto dello stesso anno. Dal 27 luglio 2026 il testo è modificato dal regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA, che ha spostato diverse date e aggiunto un divieto.
La definizione di “sistema di IA” è ampia: un sistema automatizzato, con un certo grado di autonomia, che a partire dai dati che riceve genera previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni. Art. 3, punto 1 Un modello linguistico che scrive le risposte ai clienti ci rientra, un foglio di calcolo con formule fisse no.
Perché è nato
Lo scopo lo dichiara il regolamento stesso: migliorare il funzionamento del mercato interno con un quadro giuridico uniforme per l’IA, promuovere un’IA antropocentrica e affidabile e proteggere la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone.
In concreto, risponde a due problemi. Il primo è la frammentazione: senza regole comuni ogni paese avrebbe potuto farne di proprie, e chi vende un prodotto con IA avrebbe dovuto rispettare 27 leggi diverse. Il secondo è il rischio per le persone, perché un sistema che decide chi viene chiamato a un colloquio, chi ottiene un finanziamento o chi viene identificato da una telecamera può discriminare o sbagliare senza che nessuno capisca perché.
La soluzione scelta è regolare l’IA in base al rischio. Quasi tutto ciò che le aziende usano ogni giorno (filtri antispam, traduttori, assistenti di scrittura) resta fuori dalle regole più pesanti. Più un uso può incidere sulla vita delle persone, più gli obblighi crescono; alcuni usi sono vietati.
I quattro livelli di rischio
Pratiche vietate
Dal 2 febbraio 2025 è vietato immettere sul mercato o usare sistemi di IA che: Art. 5, par. 1
- manipolano le persone con tecniche subliminali o ingannevoli che causano loro danni significativi;
- sfruttano vulnerabilità legate all’età, alla disabilità o alla situazione sociale o economica;
- attribuiscono punteggi sociali che portano a un trattamento pregiudizievole o sproporzionato;
- prevedono che una persona commetterà un reato basandosi solo sulla profilazione o sui tratti della personalità;
- raccolgono in modo non mirato immagini facciali da internet o da telecamere di videosorveglianza per creare banche dati di riconoscimento facciale;
- riconoscono le emozioni sul luogo di lavoro o a scuola, salvo per motivi medici o di sicurezza;
- deducono dai dati biometrici la razza, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, la religione o l’orientamento sessuale;
- effettuano identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, salvo eccezioni molto limitate.
L’Omnibus digitale sull’IA, la parte del Digital Omnibus già approvata, ha aggiunto un divieto che si applica dal 2 dicembre 2026: i sistemi che generano immagini, video o audio intimi o sessualmente espliciti di una persona identificabile senza il suo consenso, e quelli che generano materiale pedopornografico.
Per una PMI il caso che si presenta più spesso è il riconoscimento delle emozioni. Un software che analizza la voce degli operatori di un call center per misurarne lo stato emotivo, o telecamere che “leggono” l’umore dei dipendenti, ricadono nel divieto.
Alto rischio
Sono ad alto rischio i sistemi di IA che fanno da componente di sicurezza di prodotti già regolamentati (macchine, giocattoli, dispositivi medici e altri) e quelli usati negli otto ambiti dell’allegato III: Art. 6 e allegato III
- biometria;
- infrastrutture critiche;
- istruzione e formazione professionale;
- occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo;
- accesso a servizi privati essenziali e a servizi e prestazioni pubblici essenziali, come il credito e le assicurazioni sulla vita e sanitarie;
- attività di contrasto;
- migrazione, asilo e controllo delle frontiere;
- amministrazione della giustizia e processi democratici.
C’è però un’eccezione: un sistema dell’allegato III non è ad alto rischio se svolge solo un compito procedurale limitato, migliora il risultato di un’attività umana già completata, rileva schemi decisionali senza sostituire la valutazione umana o svolge un compito preparatorio a una valutazione. Se invece effettua la profilazione di persone fisiche, è sempre ad alto rischio. Art. 6, par. 3
Per chi non sviluppa IA, l’esempio più comune è la selezione del personale: un software che ordina le candidature o valuta i candidati rientra nell’ambito 4.
Trasparenza
Per alcuni sistemi che non sono ad alto rischio occorre comunque informare le persone. Queste regole si applicano dal 2 agosto 2026: Art. 50
- chi fornisce un chatbot deve progettarlo in modo che le persone sappiano di parlare con una macchina, a meno che non sia evidente;
- chi fornisce un’IA che genera testi, immagini, audio o video deve marcare quei contenuti in un formato leggibile meccanicamente. I sistemi già sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno quattro mesi di transizione, fino al 2 dicembre 2026;
- chi usa il riconoscimento delle emozioni o la categorizzazione biometrica (dove non è vietata) deve informare le persone esposte;
- chi pubblica deepfake deve dichiarare che il contenuto è stato generato o manipolato dall’IA. Lo stesso vale per chi pubblica testi generati dall’IA per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, a meno che il testo non passi per una revisione umana e qualcuno se ne assuma la responsabilità editoriale.
Rischio minimo
Qui ricade tutto il resto, e non ci sono obblighi specifici, a parte l’alfabetizzazione in materia di IA che vale per tutti (vedi sotto).
E i modelli come GPT o Gemini?
I modelli di IA per finalità generali, cioè i grandi modelli su cui si basano strumenti come ChatGPT, hanno regole proprie dal 2 agosto 2025. Quelle regole riguardano chi sviluppa i modelli, non l’azienda che usa lo strumento.
Quali aziende devono rispettarlo
L’AI Act copre tutta la catena, e quello che deve fare la sua azienda dipende dal ruolo che ha. Art. 2, par. 1
- Fornitore: chi sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a pagamento o gratis. Art. 3, punto 3 Qui si concentra il grosso degli obblighi sui sistemi ad alto rischio.
- Deployer: chi usa un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne che in un’attività personale non professionale. Art. 3, punto 4 È il caso della maggior parte delle aziende, che acquistano lo strumento, o vi si abbonano, e lo usano per lavoro.
- Importatori, distributori e rappresentanti autorizzati di sistemi di IA provenienti da fuori dall’UE.
Le dimensioni non contano: per le PMI non c’è esenzione, e un’azienda di dieci persone che usa un assistente di IA è un deployer. Per le PMI cambiano invece il massimale delle sanzioni e alcuni obblighi di documentazione, che sono semplificati.
Il regolamento si applica anche alle aziende con sede fuori dall’UE quando l’output del sistema di IA è usato nell’Unione. Un fornitore americano che vende software di selezione del personale ad aziende italiane deve rispettarlo.
Restano fuori dal regolamento l’IA usata solo per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, l’IA sviluppata solo per la ricerca scientifica, l’uso personale non professionale e i sistemi open source, a meno che non siano ad alto rischio, vietati o soggetti alle regole di trasparenza. Art. 2, parr. 3, 6, 10 e 12
Cosa fare oggi se l’IA la usa soltanto
Alfabetizzazione in materia di IA, dal 2 febbraio 2025
Faccia in modo che i dipendenti e le altre persone che usano l’IA per conto dell’azienda sappiano cosa stanno facendo, tenendo conto delle loro conoscenze, del contesto e delle persone coinvolte. Art. 4 L’Omnibus digitale sull’IA ha attenuato il testo: l’azienda deve sostenere lo sviluppo di queste competenze, ma non è più tenuta a garantire un livello preciso in ogni persona. Commissione e Stati membri sono ora tenuti ad aiutare le aziende, soprattutto le PMI.
In pratica: verifichi quali strumenti di IA si usano in azienda, scriva poche regole d’uso (quali dati non si incollano mai in un chatbot, chi controlla il risultato) e organizzi una formazione breve per chi li usa. Conservi la prova di averlo fatto.
Trasparenza, dal 2 agosto 2026
Se l’azienda pubblica immagini, video o audio generati dall’IA che sembrano reali, o testi generati dall’IA su questioni di interesse pubblico senza revisione editoriale, lo dichiari. Se sul sito c’è un chatbot, verifichi con il fornitore che il sistema avvisi le persone che stanno parlando con un’IA.
Alto rischio, dal 2 dicembre 2027
Se usa l’IA in uno degli ambiti dell’allegato III, come la selezione o la valutazione del personale, ha ancora un anno per prepararsi. Da quella data, come deployer, dovrà: Art. 26
- usare il sistema secondo le istruzioni del fornitore;
- affidarne la sorveglianza a persone con competenza e autorità;
- se ha il controllo dei dati di input, assicurarsi che siano pertinenti e rappresentativi;
- monitorarne il funzionamento e sospenderne l’uso in caso di rischio, avvisando il fornitore e l’autorità;
- conservare i log generati dal sistema per almeno sei mesi;
- informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima di usare il sistema sul luogo di lavoro;
- informare le persone nei cui confronti il sistema prende decisioni o contribuisce a prenderle.
Gli enti pubblici, le aziende private che erogano servizi pubblici e chi usa l’IA per valutare il merito creditizio o fissare i premi delle assicurazioni sulla vita e sanitarie devono inoltre fare una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prima del primo utilizzo. Art. 27
L’AI Act e il GDPR
L’AI Act non modifica il GDPR. Art. 2, par. 7 Se un sistema di IA tratta dati personali valgono entrambi: servono una base giuridica, l’informativa agli interessati, un contratto con il fornitore e spesso una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA). È lo stesso AI Act a chiedere al deployer di usare le informazioni ricevute dal fornitore per svolgere la DPIA. Art. 26, par. 9
Se vuole far lavorare l’IA con i dati di clienti e dipendenti, l’articolo Agenti IA e GDPR elenca le verifiche GDPR da fare prima di dare accesso ai dati. Valgono anche per gli strumenti di IA che non sono agenti.
L’Omnibus digitale sull’IA ha introdotto anche una regola nuova che tocca il GDPR: in via eccezionale, e quando è strettamente necessario, consente di trattare categorie particolari di dati per individuare e correggere le distorsioni (bias) nei sistemi di IA, a condizioni rigorose: i dati non devono poter essere sostituiti da dati sintetici o anonimizzati, non vanno condivisi con terzi e vanno cancellati appena la distorsione è corretta. Art. 4 bis
Le modifiche al GDPR proposte nel Digital Omnibus sono un testo diverso e sono ancora in negoziazione. A che punto sono lo trova nell’articolo sul Digital Omnibus.
Sanzioni
Questi sono i massimali; tra la cifra fissa e la percentuale vale l’importo più alto: Art. 99, parr. da 3 a 5
- pratiche vietate: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo;
- altri obblighi, compresi quelli del deployer e quelli di trasparenza: fino a 15 milioni di euro o al 3%;
- informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità: fino a 7,5 milioni di euro o all’1%.
Per le PMI e le start-up vale invece l’importo più basso dei due. Art. 99, par. 6
Chi vigila in Italia
L’Italia ha già designato le sue autorità. La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, individua come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 (Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026) adegua poi la normativa italiana al regolamento IA e ripartisce i compiti:
- AgID è l’autorità di notifica: valuta, designa e controlla gli organismi che verificano la conformità dei sistemi ad alto rischio;
- ACN è l’autorità di vigilanza del mercato per i sistemi di IA e il punto di contatto unico;
- Banca d’Italia, CONSOB e IVASS vigilano sui sistemi ad alto rischio usati nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- il Garante per la protezione dei dati personali è autorità di vigilanza del mercato solo per i casi dell’art. 74, par. 8, del regolamento (per esempio i sistemi ad alto rischio usati a fini di contrasto, nella gestione delle frontiere, nella giustizia e nei processi democratici).
Lo stesso decreto contiene le disposizioni sanzionatorie nazionali e un capo dedicato all’IA nella formazione, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione. Se usa l’IA per selezionare o valutare il personale, legga anche quelle norme.
Per la protezione dei dati non cambia nulla: su qualsiasi sistema di IA che tratta dati personali resta competente il Garante, in base al GDPR e al Codice privacy (d.lgs. 196/2003).
Domande frequenti
La mia azienda usa solo ChatGPT. L’AI Act si applica?
Sì, come deployer. Per ora questo significa soprattutto alfabetizzazione in materia di IA: regole d’uso e formazione per chi usa lo strumento. Se poi pubblica contenuti generati con lo strumento nei casi previsti dalle regole di trasparenza, deve dichiararlo. Gli obblighi sul modello vero e proprio spettano all’azienda che lo sviluppa.
L’AI Act è stato rinviato?
Solo in parte. L’Omnibus digitale sull’IA ha spostato le regole sull’alto rischio al 2 dicembre 2027 (ambiti dell’allegato III) e al 2 agosto 2028 (IA nei prodotti regolamentati). I divieti e l’alfabetizzazione in materia di IA si applicano da febbraio 2025, le regole sui modelli per finalità generali da agosto 2025 e quelle sulla trasparenza da agosto 2026.
Uso l’IA per selezionare i curriculum. Cosa devo fare subito?
È un uso ad alto rischio, con regole che si applicano dal 2 dicembre 2027. Nel frattempo il GDPR le chiede già di informare i candidati, avere una base giuridica e fare in modo che nessuna decisione con effetti significativi venga presa dalla sola macchina, senza un intervento umano reale. Art. 22 GDPR Chieda fin da ora al fornitore le istruzioni per l’uso e le informazioni che le serviranno per la DPIA.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale), Gazzetta ufficiale del 12 luglio 2024 (EUR-Lex). Le finalità del regolamento sono nel considerando 1.
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA), dell’8 luglio 2026, Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2026 (EUR-Lex)
- Commissione europea, AI Act Service Desk, testo consolidato al 27 luglio 2026 (in inglese)
- Commissione europea, Regulatory framework for AI, aggiornato al 19 ottobre 2026 (in inglese)
- Commissione europea, Enforcement of the AI Act, aggiornato al 20 ottobre 2026 (in inglese)
- Commissione europea, Market surveillance authorities under the AI Act (in inglese)
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689” (Normattiva), Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026
- Garante privacy, parere sullo schema di decreto legislativo sui poteri delle autorità nazionali per l’IA, 14 luglio 2026
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 22 e 35 (EUR-Lex)
Aggiornato: 2 novembre 2026. Questo articolo offre informazioni generali e non sostituisce una consulenza legale su un caso concreto.